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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO VI

LE SANZIONI NELLA CHIESA

 

PARTE PRIMA

DELITTI E PENE IN GENERE

 

TITOLO I

LA PUNIZIONE DEI DELITTI IN GENERALE

(Cann. 1311 – 1312)

 

Can. 1311 - La Chiesa ha il diritto nativo e proprio di costringere con sanzioni penali i fedeli che hanno commesso delitti.

Can. 1312 - §1. Le sanzioni penali nella Chiesa sono:

1) le pene medicinali o censure, elencate nei cann. 1331-1333;

2) le pene espiatorie di cui nel can. 1336.

§2. La legge può stabilire altre pene espiatorie, che privino il fedele di qualche bene spirituale o temporale e siano congruenti con il fine soprannaturale della Chiesa.

§3. Sono inoltre impiegati rimedi penali e penitenze, quelli soprattutto per prevenire i delitti, queste piuttosto per sostituire la pena o in aggiunta ad essa.

 

 

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