FONDAZIONE « CENTESIMUS ANNUS - PRO PONTIFICE »  www.centesimusannus.va
La Fondazione, a termini del proprio Statuto, in vigore nella sua nuova versione
dal 16 giugno 2021, si propone di collaborare allo studio e alla diffusione
della dottrina sociale cristiana, come esposta in tutto il magistero pontificio,
a partire, in epoca recente dalla
Rerum Novarum e in particolare, ma non solo,
dall’Enciclica “Centesimus Annus” di San Giovanni Paolo II da cui prende il
nome.
La Fondazione per il perseguimento dei fini indicati:
a) promuove fra persone qualificate per il loro impegno imprenditoriale e
professionale nella societā la conoscenza della dottrina sociale cristiana e
l’informazione circa l’attivitā della Santa Sede;
b) favorisce iniziative per sviluppare la presenza e l’opera della Chiesa
cattolica nei vari ambiti della societā;
c) promuove la raccolta di fondi per il sostegno dell’attivitā della Sede
Apostolica.
Il Consiglio di Amministrazione č composto di nove membri, compresi il
Presidente e il Vice Presidente.
Due dei membri sono designati dal Segretario di Stato, un membro dal Presidente
dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, e due sono eletti
dagli aderenti. Gli altri quattro membri sono nominati dai consiglieri in carica
per cooptazione, deliberata a maggioranza dei componenti nella seduta del
Consiglio successiva all’evento che l’ha resa necessaria. Tutti i candidati sono
scelti preferibilmente tra i Fondatori o tra gli Aderenti tenendo conto della
rappresentazione geografica. I membri del Consiglio svolgono il loro compito a
titolo gratuito, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati una
sola volta.
Aderenti sono le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalitā della
Fondazione, dichiarano la volontā di collaborare al perseguimento delle stesse
secondo le indicazioni dell’art. 3, e si impegnano al versamento di un
contributo annuale.
Gli Aderenti sono informati dal Consiglio di Amministrazione, in incontri con
cadenza almeno annuale, sull’attivitā della Fondazione. In tale sede:
a) nominano i propri due rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione nel
rispetto delle regole di voto come definite nel Regolamento allegato allo
Statuto.
b) formulano proposte e suggerimenti, e illustrano iniziative volte alla
realizzazione dei fini istituzionali, che saranno oggetto di esame da parte del
Consiglio di Amministrazione.
Gli Aderenti possono riunirsi in gruppi locali e/o nazionali. In particolare i
gruppi hanno come coordinatore a livello locale un referente nominato, su
proposta dei gruppi stessi, dal Consiglio di Amministrazione, che ne verifica
l’idoneitā in termini di aderenza ai principi del magistero della Chiesa e di
possesso del requisito di onorabilitā. I Coordinatori durano in carica due anni,
sono rinnovabili per tre volte consecutive.
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